Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 n. 261 è stato pubblicato il Decreto n. 106 del 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Si tratta di un decreto attuativo del Codice del Terzo settore che disciplina le modalità e le procedure di iscrizione al RUNTS previsto dall’art. 53 dello stesso codice, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli Enti no profit.
Andiamo a vedere qualche dettaglio.
Per quanto riguarda l’organizzazione degli Uffici del RUNTS il Decreto stabilisce che presso il Ministero, nonché presso ciascuna Regione e Provincia autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata “Ufficio statale”, “Ufficio regionale” e “Ufficio provinciale” del RUNTS.
Qual è l’ufficio competente cui l’Ente interessato deve rivolgersi? . L’individuazione dell’Ufficio del RUNTS competente è effettuata in via ordinaria su base territoriale. L’Ufficio competente è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l’ente ha la propria sede legale. In attuazione dell’articolo 47, comma 1, del Codice, in caso di enti iscritti nella sezione “Reti associative”, l’Ufficio del RUNTS competente è esclusivamente quello statale.
Il Registro è suddiviso in sette sezioni “tematiche”:
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Organizzazioni di volontariato
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Associazioni di promozione sociale
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Enti filantropici
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Imprese sociali (comprese le cooperative sociali)
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Reti associative
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Società di mutuo soccorso
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Altri enti del terzo settore
Il Decreto stabilisce che l’unica modalità di comunicazione con l’Ufficio RIUNTS competente è quella telematica ai fini del tracciamento e della miglior lavorazione della pratica aperta.
Chi può chiedere l’iscrizione al registro unico? Possono fare richiesta di iscrizione al RUNTS tutti gli enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro (e che siano diversi dalle società), di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi..
Si sottolinea che, relativamente all’iscrizione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che fanno riferimento alla legge 266/91 e la 383/00 e già iscritte nei relativi registri, i dati trasmigrano automaticamente nel Runts; vengono iscritte anche le ONG già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In cosa consiste la procedura di iscrizione?
Ai fini dell’iscrizione è necessario seguire la seguente procedura:
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la domanda di iscrizione è presentata con allegati atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l’iscrizione dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente (vd. sopra)
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dovrà essere prodotta anche la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
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totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
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ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
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dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
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l’ufficio del RUNTS verifica la sussistenza delle condizioni che legittimano l’iscrizione. Entro il termine di 60 giorni, che decorrono dalla presentazione della domanda, l’ufficio può:
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iscrivere l’ente;
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rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
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invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.
Nel caso di diniego all’iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
Procedura semplificata di acquisto della personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS.
Il codice del terzo settore introduce la possibilità di acquisizione della personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS per cui è necessario seguire la seguente procedura:
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l’atto costitutivo dell’associazione o fondazione di terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest’ultima, viene depositato dal notaio che l’ha ricevuto presso il competente ufficio del Runts, con contestuale richiesta di iscrizione dell’ente. Il notaio, prima di trasmettere la documentazione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, incluse le norme specifiche del terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica (15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni);
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l’ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso. Il possesso della personalità giuridica risulterà dal Runts;
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se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell’ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all’ufficio di disporre l’iscrizione nel Runts. Se quest’ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata.